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Per gli acquirenti dei terreni espropriati in virtu' della legge 8 luglio 1883 od acquisiti allo Stato in virtu' della presente legge, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1883: e ad essi pure e' accordata, per soli cinque anni, l'esenzione dell'imposta principale, e per dieci anni l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e della tassa bestiame, sulle vacche da latte, e sugli animali da ingrasso, da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-12-13;474~art12 · fonte del testo

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