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[1]Il prezzo dei lotti venduti dallo Stato, od in virtu' della legge 8 luglio 1883, n. 1489, o perche', in mancanza di oblatori i beni rimasero a lui acquisiti a' termini del precedente articolo, sara' versato in ragione di un decimo all'atto di acquisto.
[2]Tale decimo conservera', fino a bonifica compiuta, il carattere di deposito di garanzia per l'obbligo della bonifica, ma senza interessi.
[3]Per gli altri nove decimi del prezzo gli acquirenti avranno facolta' di pagarlo in cinquanta annualita', comprensivo delle quote di ammortamento e degli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento, le quali saranno versate nelle Casse dello Stato con imputazione a speciale capitolo del bilancio d'entrata.
[4]In caso di mancato adempimento regolare della bonifica idraulica ed agraria, lo Stato rientrera' in possesso di quei lotti col rimborso delle quote del prezzo di acquisto gia' pagate, ed il deposito di garanzia sara' incamerato.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 22 dicembre 2008
