Art. 9 — Disposizione transitoria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1864 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sino a che avra' vigore la legge 8 agosto 1863, n.° 1393, nei procedimenti per accusa di diserzione, se il reato non e' punibile con pena maggiore del carcere, il Giudice istruttore dovra' sulla domanda dell'imputato non militare accordargli la liberta' provvisoria, mediante idonea cauzione, di presentarsi a tutti gli atti del processo, e per l'esecuzione della sentenza tostoche' ne sara' richiesto nei modi e secondo le disposizioni del Codice comune di procedura penale.
[2]Dalla Ordinanza del Giudice istruttore gli imputati ed il Pubblico Ministero possono appellare alla Commissione d'inchiesta.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Dat. Torino addi' 11 febbraio 1864.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.
[7]A. Della Rovere.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1864 al 16 dicembre 2009
