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[1]Il Tribunale militare per giudicare un Uffiziale, continuando ad essere composto giusta l'art. 292 del Codice penale militare e l'annessa tabella, puo' sedere in qualunque Capoluogo di Dipartimento.

[2]Allorche' trattisi di giudicare alcuno degli Uffiziali indicati dal n.° 1 al n.° 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale e' composto di giudici estratti a sorte tra gli Uffiziali residenti nella Divisione.

[3]Nel caso che il numero di questi Uffiziali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli Uffiziali del grado medesimo della Divisione vicina designata dal Comandante Generale del Dipartimento.

[4]L'estrazione a sorte si fa dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale Comandante la Divisione, e dei Comandanti le Brigate stanziate nel Capoluogo dove sedera' il Tribunale.

[5]Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli Uffiziali Generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella suddetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall'articolo 293 del Codice penale militare.

[6]L'Uffiziale istruttore, l'Avvocato fiscale militare, la Commissione d'inchiesta ed il Segretario del Tribunale militare sedente nel Capoluogo del Dipartimento, ove dovra' costituirsi il Tribunale militare speciale, eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1864-02-11;1670~art4 · fonte del testo

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