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[1]I Comandanti generali delle Divisioni e Sotto-Divisioni militari sono autorizzati a designare gli Uffiziali che dovranno sedere come Presidenti o giudici nelle Commissioni d'inchiesta, e nei Tribunali militari.

[2]La designazione dei giudici e' fatta seguendo l'ordine dell'anzianita' tra gli Uffiziali della Divisione, i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla Segreteria del Tribunale militare.

[3]La indicazione degli Uffiziali da comprendersi nella lista, e' fatta dai Capi di Corpo, di distaccamento, o di servizio.

[4]Nessuno di quegli Uffiziali compresi nella lista, ai quali spetta essere designati giudici, puo' essere ommesso dal Comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'ufficio se non per grave impedimento ammesso con motivata decisione dal Comandante generale medesimo.

[5]La lista e' rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

[6]La designazione del Comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per Decreto Reale, giusta l'art. 284 del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1864-02-11;1670~art1 · fonte del testo

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