Art. 25
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Le disposizioni della presente Legge possono essere invocate, qualunque sia la data della decorrenza della pensione, dai militari stati collocati a riposo di autorita' o invitati d'ufficio a chiedere il riposo, dal mese di luglio 1864 in poi, quand'anche non adempiano alle condizioni di eta' prescritte dall'art. 2 della presente Legge.
Testo in vigore dal 8 aprile 1865 al 16 dicembre 2009
