Art. 23
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Cessa il privilegio concesso ai Cappellani dall'ultimo alinea dell'art. 2 della Legge del 20 giugno 1851, ed ai Professori e Maestri delle scuole di marina dall'art. 6 del R. Decreto dell'8 ottobre 1857.
Testo in vigore dal 8 aprile 1865 al 16 dicembre 2009
