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[1]Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

[2]1° i membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

[3]2° i delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

[4]3° coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Universita' o degli Istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

[5]4° coloro che conseguirono il diploma di maturita', la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

[6]5° i membri degli ordini equestri del Regno;

[7]6° coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice conciliatori in conformita' delle leggi vigenti; di vice pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Societa' anonime od, in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito egalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

[8]7° gli impiegati in attivita' di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle societa' ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

[9]Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale;

[10]8° gli ufficiali sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 15;

[11]9° i decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

[12]10° coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art4 · fonte del testo

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