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[1]Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici e' punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a L. 3000.

[2]Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art116 · fonte del testo

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