Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile saranno sovraimposti a tenore di quanto verra' stabilito nella Legge sull'amministrazione provinciale e comunale.
[2]Dai centesimi addizionali saranno soltanto esenti gli stipendi degli Ufficiali dal grado di maggiore in giu' in servizio attivo militare.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
