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Nelle citta' di Torino e di Firenze, restando fermi i contingenti, saranno rinnovate le dichiarazioni. L'aliquota d'imposta per Torino non sara' al disopra, e per Firenze non sara' al disotto dei 22 quinti di quella risultante dal contingente del 1864, e le differenze non compensate andranno perdute per lo Stato.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
