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[1]Il contingente provinciale sara' nello stesso modo ripartito fra i Comuni ed i consorzi.
[2]Pero' i contingenti assegnati a ciascun Comune e consorzio non eccederanno il 10 per cento del reddito imponibile accertato pel 1864, e la eccedenza sara' repartita su tutta la Provincia.
[3]Le quote inesigibili sull'imposta del 1864 cosi' per difetto del contribuente, come per la parte che eccedeva il 10 per cento del reddito, andranno in aumento del relativo contingente provinciale.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
