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Sui bilanci 1865, 1866, 1867 e' aperto un credito di 6 milioni per la costruzione di dogane nelle citta' oggi franche e per sussidio a quei Municipii, di cui cesseranno le franchigie indicate nel l'art. 12, e che costituissero magazzini generali colle norme e nei tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dei Lavori pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
