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[1]Al 1.° gennaio 1868:
[2]Saranno soppresse le franchigie doganali delle citta' di Ancona, Livorno e Messina, vi saranno ordinati dei magazzini generali, e cesseranno gli oneri speciali in esse vigenti a compenso delle mentovate franchigie.
[3]Il porto franco di Genova sara' convertito in magazzino generale.
[4]Saranno abolite le fiere franche.
[5]Cessera' nelle Provincie napoletane e siciliane la facolta' di pagare in cambiali i diritti di importazione.
[6]Per tutti i casi l'abolizione delle franchigie doganali di Messina non avra' luogo prima dell'apertura della ferrovia da Messina a Caltanissetta.
[7]Apposita Legge determinera' le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
