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[1]La tassa proporzionale stabilita dall'art. 2 della Legge 6 maggio 1862 (n.° 593), e' portata per le iscrizioni e prenotazioni da centesimi 30 a centesimi 50 per ogni cento lire di somma iscritta e per le rinnovazioni, da centesimi 15 a centesimi 25 per ogni cento lire della somma a cui si riferisce la rinnovazione.
[2]I subingressi e le surrogazioni saranno sottoposte alla tassa fissa di lire 2.
[3]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 17/05/1865, n. 118 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 17 dicembre 1870
