Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1871, n. 260
4La L. 16 giugno 1871, n. 260 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che dal 1 gennaio 1872 le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore nella Provincia di Roma, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 4 rispetto ai fabbricati gia' esenti.
Regio Decreto 5 agosto 1871, n. 415
5Il Regio Decreto 5 agosto 1871, n. 415 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono pubblicate nella Provincia di Roma.
Testo in vigore dal 17 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
