Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I deputati al Parlamento che abbiano ricusato o ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1882 al 16 dicembre 2009
