Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1879 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' fatta facolta' al Governo di condonare sino alla somma di lire 12,480,131 il debito di massa agii individui gia' appartenenti all'esercito ed ascritti alle classi del 1845 e anteriori.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1879.
[4]UMBERTO.
[5]G. Maze'.
Testo in vigore dal 8 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
