Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 181 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In caso di subaffitti, il primo locatore non potra' conseguire dal proprio affittuario una somma di aumento superiore a quella che possa essere dovuta dall'ultimo subaffittuario a norma degli articoli precedenti, e tale aumento dovra', in ogni caso, essere contenuto nei limiti di cui agli articoli stessi.
tolto: Per i locatori intermedi, l'aumento non potra' superare la somma dovuta al primo locatore salvo il caso di cui il seguente comma.
tolto: Ove si tratti di sublocazioni a coltivatori diretti, per i quali l'aumento massimo complessivo non puo' eccedere il trenta per cento le Commissioni, secondo equita', potranno - fino al limite massimo dell'ottanta per cento - fissare a carico degli intermediari un aumento prescindendo dalla decisione che saranno per prendere nei riguardi dei coltivatori diretti.
tolto: In questo caso l'eventuale aumento del canone, che sia concesso al locatore, deve essere unico in confronto di tutti i sub-locatari, i quali saranno tenuti a corrisponderlo pro-rata, ciascuno per la sua parte, ed in caso di diminuzione l'eventuale abbuono stara' a carico dei sub-locatori e del locatore principale in quella equa misura che la Commissione determinera'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art4 · fonte del testo
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