Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, sono abrogati.

[2]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni che restano in vigore contenute nei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 871 e 30 giugno 1918, n. 880, e nei decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014 e 4 gennaio 1920, n. 6, con quelle della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti - Micheli - Fera.

[7]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art21 · fonte del testo

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