Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nelle localita' di cui all'art. 13 il contratto puo' essere dalla Commissione mandamentale arbitrale prorogato per un congruo numero di anni senza aumento di corrispettivo fino a tutta la annata agraria 1923-924 a favore del coltivatore diretto che abbia affrontato rischi o compiuto lavori eccezionali per rimettere in coltura il fondo devastato dalla guerra.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art15 · fonte del testo

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