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[1]La Giunta degli arbitri curera' la divisione in preselle, per quanto e' possibile eguali fra loro, dei terreni che costituiranno il compenso dovuto in cambio delle servitu' affrancate; le assegnera' a quelli che vi hanno diritto; e quindi iscrivera' in apposito registro i nomi di tutti gli assegnatari coll'indicazione delle preselle a ciascuno di essi attribuite.
[2]Dividera' inoltre il capitale ottenuto dal terzo del prezzo d'affrancazione delle servitu' e dei frutti riscossi in contanti, in tante parti eguali, quante sono le singole porzioni di terre assegnabili. Ciascuna di tali parti di capitale costituira' un'azione da intestarsi nominativamente all'assegnatario, la quale gli apparterra' in piena proprieta' insieme alla presella o quota di terra toccatagli in sorte.
Testo in vigore dal 19 settembre 1867 al 16 dicembre 2009
