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I diritti promiscui di qualunque natura, e le servitu' civiche simili alle cessate servitu' di pascolo o di legnatico, a cui fossero ancora soggette le terre dell'ex-principato di Piombino, non ostante le abolizioni fatte con le precedenti Leggi, s'intendono abolite colla presente, senza alcun compenso.
Testo in vigore dal 19 settembre 1867 al 16 dicembre 2009
