Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1867 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il fondo costituente la Cassa agricola piombinese, da istituirsi a norma dell'articolo 3 del mentovato Decreto del 9 marzo 1860, si comporra', come ivi e' detto, del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitu' e dei corrispondenti frutti riscossi in contanti, e sara' rappresentato dalle azioni assegnate a ciascuno degli aventi diritto, nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo 7.
Testo in vigore dal 19 settembre 1867 al 16 dicembre 2009
