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Il fondo costituente la Cassa agricola piombinese, da istituirsi a norma dell'articolo 3 del mentovato Decreto del 9 marzo 1860, si comporra', come ivi e' detto, del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitu' e dei corrispondenti frutti riscossi in contanti, e sara' rappresentato dalle azioni assegnate a ciascuno degli aventi diritto, nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo 7.

Testo in vigore dal 19 settembre 1867 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-08-15;3910~art10 · fonte del testo

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