Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

Per i reati preveduti negli articoli precedenti e' sempre consentito il mandato di cattura. Il giudice nel pronunziare sentenza di condanna non potra' in niun caso ordinare la sospensione della pena, a norma dell'art. 423 del Codice di procedurapenale.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art7 · fonte del testo

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