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[1]Per l'applicazione del precedente articolo essi dovranno:
[2]1.° Se Uffiziali, presentare una nomina regolare, ed in difetto certificati i quali attestino dei gradi da loro coperti; se individui di bassa-forza, provare di avere appartenuto a quegli Eserciti od a quelle Armate per arruolamento, ed in difetto esibire certificati i quali facciano fede del servizio prestato.
[3]I certificati di cui nell'alinea precedente dovranno essere rilasciati: per comprovare il grado di Uffiziale, da quegli Uffiziali Generali o rispettivi Comandanti di Corpo, degli Eserciti o Armate in discorso, che ora sono in servizio nell'Esercito o nell'Armata; per comprovare il servizio degli individui di bassa-forza, dagli Uffiziali Generali o Comandanti di Corpo predetti, oppure dai rispettivi Comandanti di battaglione, compagnia, squadrone, batteria, Comandanti od Uffiziali incaricati del dettaglio dei legni da guerra su cui furono imbarcati, i quali siano pure in servizio nell'Esercito o nell'Armata italiana.
[4]2.° Provare di avere perdurato nel servizio in detti Eserciti o Marine sino al loro scioglimento.
[5]3.° Non avere, durante l'interruzione, volontariamente ripreso servizio sotto i ristabiliti Governi.
Testo in vigore dal 28 aprile 1865 al 16 dicembre 2009
