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Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire speciali sanzioni, senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dal Codice penale, per colpire le frodi nella confezione delle diverse forme di pane, nell'abburattamento, ed in genere nella macinazione e nella panificazione.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
