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[1]Per il mese di marzo il grano tenero sara' ceduto ai Consorzi granari al prezzo di L. 90 al quintale, e quello duro al prezzo di L. Per il mese di aprile, in via di esperimento, i Consorzi granari dovranno cedere sulla propria assegnazione mensile un quantitativo di grano o di farina ad un prezzo inferiore del 20 per cento a quello stabilito dall'art. 2, da destinarsi alla confezione di pane popolare.
[2]La misura di tale cessione sara' stabilita, per ciascuna Provincia, dal Commissariato generale.
[3]I Consorzi granari dovranno rivalersi della perdita derivante da detta cessione, mediante il maggiore prezzo di cessione del residuo quantitativo di grano tenero, destinato alla confezione di pane a forme piccole ed occorrendo, di parte del grano duro ad essi assegnato, da destinarsi alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale.
[4]La percentuale del grano da destinarsi alla confezione di pane popolare, e la misura del minore prezzo di cessione come sovra stabilito, saranno dal Commissariato generale riesaminate in base ai risultati del primo mese, e per assicurare la integrale riscossione dei prezzi di cessione del grano di cui all'art. 2.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
