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A decorrere dal 1° aprile 1921, i cereali destinati alla panificazione e pastificazione comune, o comunque alla alimentazione umana, escluso il riso, saranno ceduti ai Consorzi granari al prezzo medio di costo del cereale nazionale comprensivo del prezzo di base di requisizione, dei premi e sopraprezzi regionali, e delle spese di gestione.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
