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[1]Nelle controversie d'indole collettiva fra il personale e i concessionari, la decisione puo' essere conferita, di accordo fra le parti, a tutti o alcuni componenti la Commissione, costituiti in Collegio arbitrale.
[2]Puo' altresi' la Commissione, su richiesta di una delle parti, comunicata all'altra parte, esprimere parere motivato sulla equa soluzione delle controversie stesse.
Testo in vigore dal 7 agosto 1912 al 22 dicembre 2008
