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[1]Allo scopo di provvedere ad un equo trattamento per la invalidita' e la vecchiaia del personale, il ministro dei lavori pubblici, previo esame delle condizioni finanziarie degli esercenti o concessionari delle imprese di trasporti considerate nella presente legge, sentito il parere della Commissione consultiva, ha facolta' di richiedere un aumento del contributo ordinario di previdenza oltre i limiti minimi stabiliti dall'art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272, in misura pero' che l'aumento non ecceda il 2 per cento degli stipendi o salari del personale.
[2]Allo stesso scopo, e previe le stesse indagini, il ministro potra' richiedere che sia stabilito un contributo speciale a favore degli agenti anziani, da versarsi in una sola volta o a rate, in misura non inferiore alla meta' del contributo ordinario, computato per un numero di anni eguale alla differenza tra 25 e il numero di anni di servizio prestato o da prestare dopo l' applicazione del contributo ordinario.
[3]Nelle ipotesi considerate nei due comma precedenti, la facolta' di accrescere i contributi si intende estesa in egual misura anche alle quote a carico degli impiegati e degli agenti; le quali saranno effettivamente versate mediante ritenuta su stipendi e salari.
Testo in vigore dal 7 agosto 1912 al 22 dicembre 2008
