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[1]La Commissione consultiva permanente sente, volta per volta, tanto i rappresentanti degli esercenti o concessionari delle imprese di trasporto indicate nell'articolo 1, quanto quelli del personale che ne dipende. Quindi emette il suo parere, in seguito al quale il ministro dei lavori pubblici determina, per ciascun caso, le norme da osservarsi.
[2]Il ministro dei lavori pubblici provvedera' col regolamento a determinare le norme per la costituzione di legali rappresentanze da eleggersi dal personale medesimo.
Testo in vigore dal 7 agosto 1912 al 22 dicembre 2008
