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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare col testo unico approvato con R. decreto del 9 maggio 1912, le disposizioni della presente; ed e' pure autorizzato a dare, con regolamento generale o con regolamenti speciali, quelle norme che occorressero per l'applicazione di questa legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 14 luglio 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Sacchi - Nitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 7 agosto 1912 al 22 dicembre 2008
