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[1]Gli atti di concessione ed esercizio di tramvie a trazione meccanica, sono soggetti alla tassa di registro proporzionale stabilita per i contratti d'appalto.

[2]La tassa deve applicarsi sull'ammontare della spesa totale di costruzione o primo impianto della linea: la quale spesa, in via provvisoria, viene desunta dal piano finanziario presentato dal concessionario e approvato dall'ente concedente. Costruita e collaudata la linea, si procede poi alla liquidazione definitiva della tassa dovuta, commisurata alla spesa effettivamente occorsa.

[3]Nulla e' innovato in rispetto ai privilegi che, ai termini delle leggi vigenti, lo Stato ha facolta' di dare, in materia di tasse di registro, per le concessioni da esso fatte direttamente.

Testo in vigore dal 7 agosto 1912 al 22 dicembre 2008

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