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[1]Le disposizioni contenute nell' art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, sono applicabili anche alle ferrovie concesse anteriormente alla legge medesima. E anche per queste il Ministero dei lavori pubblici determina quale parte della sovvenzione dallo Stato concessa sia da attribuirsi alla costruzione della ferrovia e quale all'esercizio.
[2]Fra gli Istituti di credito, di cui al terzo comma del succitato articolo, si dichiarano compresi gli Istituti di emissione i quali possono all'uopo fare anticipazioni a termine dell'art. 29 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico).
Testo in vigore dal 7 agosto 1912 al 22 dicembre 2008
