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[1]Per far fronte agli oneri che eventualmente derivassero dall'osservanza della presente legge, i concessionari e gli esercenti sono autorizzati ad introdurre nelle tariffe e nei diritti fissi, aumenti analoghi a quelli di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 aprile 1911, numero 310, salvo in ogni caso l'approvazione governativa.
[2]Laddove i compensi indicati nel comma precedente siano non applicabili al caso o non adeguati, il ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva, autorizza gli esercenti o concessionari a modificare le tariffe e i diritti fissi, anche in deroga a quelle pattuite con gli enti concedenti, e cosi' ad accrescere, nei limiti dello stretto necessario, i prezzi dei trasporti. Tali aumenti pero' (tenuto conto degli aumenti di cui al comma precedente) non potranno essere mai in misura eccedente il 6 per cento di ciascun prezzo massimo del trasporto dei viaggiatori e delle merci a grande velocita', o il 3 per cento per ciascun prezzo di trasporto delle merci a piccola velocita'.
[3]Qualora poi le difficolta' del caso lo esigano, il ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva, ha facolta' di autorizzare, nei limiti del necessario, altre modificazioni nei capitolati dei preesistenti atti di concessione, compresi i patti riguardanti la compartecipazione ai prodotti a favore dello Stato o degli enti concedenti, da qualunque atto o disposizione sia stabilita. In quest'ultimo caso, quando trattisi di scemare le quote di compartecipazione a favore dello Stato, si richiede pure il previo concerto col ministro del tesoro.
[4]Le disposizioni contenute nel presente articolo, valgono in quanto siano applicabili, anche per le tramvie intercomunali e per le linee di navigazione in servizio pubblico.
Testo in vigore dal 7 agosto 1912 al 22 dicembre 2008
