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[1]E' punita con l'ammenda fino a lire mille qualunque contravvenzione da parte dei concessionari o esercenti di ferrovie agli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e alla presente legge, e con l'ammenda fino a lire cinquecento qualunque contravvenzione alle norme regolarmente approvate.

[2]Quando i concessionari od esercenti non ottemperino nei termini loro prefissi alle ingiunzioni del ministro dei lavori pubblici, sara' provveduto d'ufficio, seguendo, per il ricupero delle spese, la procedura di cui all'art. 16 della legge 16 giugno 1907, n. 540.

[3]Il prodotto delle pene pecuniarie comminate in questo articolo e' devoluto alla Cassa di previdenza o alla Cassa mutua, e propriamente a favore degli anziani del personale appartenente all'azienda condannata.

Testo in vigore dal 7 agosto 1912 al 22 dicembre 2008

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