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[1]Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni o transazioni legittimamente approvate appartiene all'Erario nazionale, sempre che si tratti di contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti d'interesse nazionale.
[2]Fino a che non sara' unificato il sistema del Notariato in tutta Italia, rimarranno in vigore nelle Provincie Meridionali le disposizioni della Legge del 23 novembre 1819, e del Decreto dell'11 aprile 1829 sulla compartecipazione delle Camere notariali al prodotto delle multe inflitte ai Notai.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1865 al 1 luglio 2002
