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[1]I colpevoli del suddetto reato, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o se vi concorrono circostanze attenuanti, coi lavori forzati a vita.

[2]A coloro che non oppongono resistenza sara' applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a tempo, salvo le maggiori pene in cui fossero incorsi per altri reati.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-02-07;1661~art3 · fonte del testo

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