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[1]I colpevoli del suddetto reato, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o se vi concorrono circostanze attenuanti, coi lavori forzati a vita.
[2]A coloro che non oppongono resistenza sara' applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a tempo, salvo le maggiori pene in cui fossero incorsi per altri reati.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1864 al 16 dicembre 2009
