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[1]Gli individui, di cui nel precedente articolo, sono soggetti alla sorveglianza della pubblica Sicurezza per la durata del domicilio coatto.

[2]Quando essi siano trovati fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena del carcere per un tempo non maggiore di quello che mancasse al compimento della durata del domicilio coatto.

[3]Questa pena sara' pronunziata dal Tribunale del Circondario nel quale e' compreso il Comune assegnato per domicilio coatto.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-02-07;1661~art11 · fonte del testo

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