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[1]Il Governo avra' facolta' di assegnare, per un tempo non maggiore di due anni, un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette secondo la designazione del Codice penale, nonche' ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere conforme di una Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale di Circondario del Capoluogo della Provincia, del Regio Procuratore presso il Tribunale medesimo e di due Consiglieri provinciali scelti dai primi tre.

[2]La Giunta dovra' assumere le informazioni opportune, sentire personalmente i denunziati, e potra' sola ordinarne preventivamente l'arresto per gli effetti di questo articolo mediante deliberazione sommariamente motivata.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1864-02-07;1661~art10 · fonte del testo

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