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Agli Ufficiali del disciolto Esercito delle Due Sicilie, che, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose sono stati collocati a riposo d'autorita' dal Nostro Governo, la cui pensione di ritiro deve essere regolata a mente del Decreto 3 maggio 1816 di quell'ex Regno, e' accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del detto Decreto.
Testo in vigore dal 1 aprile 1865 al 16 dicembre 2009
