Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1923 al 26 agosto 1926. Leggi il testo vigente →

[1]Nessuno puo' mettere in vendita acque minerali, naturali od artificiali, nazionali od estere, senza avere ottenuta speciale autorizzazione dal Ministero dell'interno.

[2]Contro il provvedimento di questo e' ammesso entro trenta giorni ricorso al Governo del Re che decide sentito il Consiglio di Stato. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 441

2

Il Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 441 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati: a) le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini; b) il regolamento per l'esecuzione delle cennate disposizioni, approvato con R. D. 28 settembre 1919, n. 1924".

Testo in vigore dal 20 marzo 1923 al 26 agosto 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1923

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1916 al 20 marzo 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 441

    Il Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 441 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati: a) le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini; b) il regolamento per l'esecuzione delle cennate disposizioni, approvato con R. D. 28 settembre 1919, n. 1924".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1916-07-16;947~art7 · fonte del testo

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