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[1]Nessuno puo' mettere in vendita acque minerali, naturali od artificiali, nazionali od estere, senza avere ottenuta speciale autorizzazione dal Ministero dell'interno.
[2]Contro il provvedimento di questo e' ammesso entro trenta giorni ricorso al Governo del Re che decide sentito il Consiglio di Stato. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 441
2Il Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 441 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati: a) le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini; b) il regolamento per l'esecuzione delle cennate disposizioni, approvato con R. D. 28 settembre 1919, n. 1924".
Testo in vigore dal 20 marzo 1923 al 26 agosto 1926
