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In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero dell'interno saranno inscritti gli stanziamenti occorrenti per la manutenzione ordinaria del vaccinogeno e per il funzionamento dell'Istituto. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889
4Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono abrogati: [...] gli articoli 1 e 2 della legge 16 luglio 1916, n. 947, nella parte relativa all'autorizzazione al Ministero dell'interno a produrre e vendere vaccini e sieri, nonche' a costruire, arredare e far funzionare all'uopo un istituto vaccinogeno".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008
