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[1]La spesa della manutenzione delle strade e degli acquedotti di Basilicata, di cui al precedente articolo, sara' sostenuta dalle Provincie e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, di un quarto a carico dei Comuni e della meta' a carico dello Stato.

[2]La spesa e' obbligatoria per le Provincie, ed e' obbligatorio il relativo contributo per i Comuni interessati.

[3]Il contributo a carico dello Stato gravera' sui fondi autorizzati dai precedenti articoli 1 e 2, ultimi comma.

Testo in vigore dal 2 maggio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-04-07;601~art9 · fonte del testo

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