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[1]Alla manutenzione ordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata e in Calabria provvederanno le rispettive Provincie, per un quinquennio dalla data in cui ne verranno da esse assunte in consegna, a questo scopo, i singoli tronchi.
[4]Nelle strade comunali che alla data di pubblicazione della presente legge siano gia' state consegnate ai Comuni interessati lo Stato provvedera', secondo le disposizioni dell'art. 52 della legge 31 marzo 1904, numero 140 e dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, numero 255, e con i fondi autorizzati dai precedenti articoli 1 e 2, ultimi comma, ai lavori di riparazione straordinaria che il Ministero dei lavori pubblici, sentito lo ispettore superiore compartimentale del genio civile, giudicasse necessari.
[5]In questo caso l'assunzione in consegna da parte della Provincia per la manutenzione ordinaria avra' luogo entro quattro mesi dalla data del collaudo dei lavori di riparazione suddetti.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 407, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' prorogato a tutto il 30 giugno 1919 il termine stabilito dall'art. 8, 2° e 3° comma, della legge 7 aprile 1917, n. 601, per la presa in consegna da parte delle provincie di Basilicata e Calabria delle strade comunali delle Provincie stesse e degli acquedotti di Basilicata, costruiti a cura dello Stato, e che erano gia' passati in consegna ai Comuni interessati alla data di pubblicazione della predetta legge".
Il Regio D.L. 3 maggio 1920, n. 558, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "E' prorogato a tutto il 31 dicembre 1920 il termine stabilito dall'articolo 8, 2° e 3° comma, della legge 7 aprile 1917, n. 601, per la presa in consegna da parte delle provincie di Basilicata e Calabria delle strade comunali delle Provincie stessa e degli acquedotti di Basilicata costruiti dallo Stato, e che erano gia' passati in consegna ai Comuni interessati alla data di pubblicazione della predetta legge".
Il Regio D.L. 3 maggio 1920, n. 558, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal Regio D.L. 24 agosto 1921, n. 1189, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "E' prorogato a tutto il 30 giugno 1922 il termine stabilito dall'articolo 8, 2° e 3° comma, della legge 7 aprile 1917, n. 601, per la presa in consegna da parte delle Provincie di Basilicata e Calabria delle strade comunali delle Provincie stesse e degli acquedotti di Basilicata costruiti dallo Stato, e che erano gia' passati in consegna ai Comuni interessati alla data della pubblicazione della presente legge".
Testo in vigore dal 10 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
