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Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvedera' alla formazione dell'elenco delle strade di accesso alle stazioni delle linee ferroviarie di cui all'art. 1, n. 3, della legge 21 luglio 1910, n. 589, ed a quelle della linea ferroviaria Cosenza-Paola, alle quali saranno applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge stessa.
Testo in vigore dal 2 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
