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Il Governo del Re, sentiti i Consigli comunali interessati, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, potra' modificare il percorso delle strade comunali, che si costruiscono in Basilicata e in Calabria a cura dello Stato, anche nei punti estremi o intermedi fissati dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255, quando cio' sia necessario per mettere in armonia con le mutate esigenze della viabilita' e del traffico, prolungando eventualmente tali strade fino a raggiungere quelle localita' o quelle arterie verso le quali sono dirette.
Testo in vigore dal 2 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
