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E' data facolta' al Governo del Re di variare, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, gli andamenti delle strade nazionali in Basilicata e in Calabria per metterli in relazione con lo sviluppo successivo delle strade ordinarie e delle ferrovie e con le mutate esigenze delle comunicazioni e del traffico.
Testo in vigore dal 2 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
