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[1]La spesa complessiva di lire 21.000.000, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sara' stanziata per lire 800,000 nell'esercizio finanziario 1916-917, giusta il disposto del successivo art. 4, e per le rimanenti lire 20.200.000 nella misura di lire 2.700.000 nell'esercizio 1918-919 e di lire 3.500.000 in ciascuno degli esercizi successivi dal 1919-1920 al 1923-924.
[2]La somma complessiva da iscriversi nella parte straordinaria effettiva dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziaria dal 1918-919 al 1923-924, tenuto conto dei predetti stanziamenti non potra' superare quella corrispondente di cui al progetto di bilancio del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1917-918, presentato alla Camera dei deputati il 30 novembre 1916.
Testo in vigore dal 2 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
